Art. 5

In vigore dal 7 dic 1994
1. Il primo comma dell'art. 26 dello statuto è sostituito dal seguente: "Il richiamo è inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di socio o di iscritto.". 2. Il terzo comma dell'art. 26 è sostituito dal seguente: "Nei casi di particolare gravità derivanti da inosservanza dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Società stessa, alla sanzione della pena pecuniaria è accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.". 3. Il quinto comma dell'art. 26 è sostituito dal seguente: "La radiazione è altresì inflitta al socio e all'iscritto che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con la rispettiva qualità.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-07;671#art-5

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