Art. 4
In vigore dal 7 dic 1994
1. Il quarto comma dell'art. 24 dello statuto è sostituito dal seguente:
"Al socio onorario può essere attribuito all'atto della nomina un premio in denaro, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento generale. Il socio onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-07;671#art-4