Art. 4

In vigore dal 7 dic 1994
1. Il quarto comma dell'art. 24 dello statuto è sostituito dal seguente: "Al socio onorario può essere attribuito all'atto della nomina un premio in denaro, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento generale. Il socio onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-07;671#art-4

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