Art. 2
In vigore dal 7 dic 1994
1. L'art. 20 dello statuto è sostituito dal seguente:
"Art. 20. - 1. Le tabelle indicate nelle lettere c), d) ed e) dell'art. 18 sono deliberate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta delle commissioni di sezione interessate e su conforme parere della consulta legale.
2. Le tabelle hanno durata quinquennale e hanno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse sono deliberate.
3. Gli importi della tabella indicata nella lettera c) dell'art. 18 sono annualmente perequati su base non superiore alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. In caso di andamento economico degli incassi della sezione inferiore rispetto all'indice ISTAT, la perequazione ha luogo secondo le risultanze di settore.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-07;671#art-2