Art. 13
In vigore dal 7 dic 1994
1. Il secondo comma dell'art. 57 dello statuto della Società è sostituito dal seguente:
"Del rimanente 50 per cento una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo al Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. Il consiglio di amministrazione può inoltre deliberare, sempre subordinatamente alle disponibilità di bilancio, l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori, autori e librettisti di musica popolare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-07;671#art-13