Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 7 dic 1994
1. Tutte le disposizioni modificative di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia TREMONTI, Ministro delle finanze DINI, Ministro del tesoro D'ONOFRIO, Ministro della pubblica istruzione FISICHELLA, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1994 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 17
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