Art. 7

In vigore dal 4 dic 1994
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema. Nessuna responsabilità, se non per dolo o colpa grave, deriva al Ministero dei trasporti e della navigazione per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, nè per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il Ministero dei trasporti e della navigazione è esonerato da dette responsabilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;634#art-7

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