Art. 6
In vigore dal 4 dic 1994
1. L'utente può usufruire del servizio collegandosi all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con le seguenti modalità:
a) a mezzo di un terminale, o personal computer munito di idoneo emulatore, ed una stampante giudicati tecnicamente compatibili con la rete dalla direzione del centro;
b) a mezzo di un elaboratore in grado di svolgere la funzione di concentratore di più terminali e giudicato tecnicamente compatibile con la rete della direzione del centro.
2. Le spese di acquisto o di locazione delle attrezzature, nonché quelle di collegamento con il centro elaborazione dati e della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente.
3. Le spese di acquisizione e manutenzione delle apparecchiature di collegamento necessarie per l'elaboratore centrale, nonché la spesa per i canoni SIP comunque derivanti all'amministrazione per il collegamento, sono comprese nel canone di cui al successivo .
4. Gli utenti di cui all', comma 2, purchè per ragioni d'ufficio, nonché quelli di cui alla categoria A dell', possono utilizzare, per il collegamento all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ove disponibili, uno o più terminali in dotazione agli uffici provinciali della M.C.T.C., osservando, per esigenza di coordinamento, le modalità stabilite dai capi degli uffici sulla base delle direttive della Direzione generale della M.C.T.C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;634#art-6