Art. 2
In vigore dal 4 dic 1994
1. L'utenza del servizio è concessa, su istanza della parte interessata, dal direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che vi provvede mediante la stipula di apposita convenzione con il richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;634#art-2