Art. 5

In vigore dal 4 dic 1994
1. La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata, salvo quanto previsto dal comma 5 dell' circa l'attivazione del collegamento, e scade il 31 dicembre successivo. 2. In mancanza di disdetta da parte del direttore generale della M.C.T.C. o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata. 3. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;634#art-5

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