Art. 5
In vigore dal 4 dic 1994
1. La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata, salvo quanto previsto dal comma 5 dell' circa l'attivazione del collegamento, e scade il 31 dicembre successivo.
2. In mancanza di disdetta da parte del direttore generale della M.C.T.C. o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata.
3. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;634#art-5