Art. 3

In vigore dal 4 dic 1994
1. L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilita di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categoria: a) categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali; università ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca; società a prevalente partecipazione statale; società concessionarie di pubblici servizi; b) categoria B: persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti non compresi nella categoria A.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;634#art-3

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