Art. 6

Termini per la conclusione del procedimento

In vigore dal 24 gen 2006
1. Nei venti giorni successivi alla riunione e, comunque, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, il dirigente del competente ufficio centrale del Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla concessione ovvero al rigetto della domanda. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente, entro il termine di quindici giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale, l'istanza è rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall' del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo comunque a definire il procedimento entro l'ulteriore termine di quindici giorni. 3. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.

Note all'articolo

  • - Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;369#art-6

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