Art. 3
Esame della domanda
In vigore dal 24 gen 2006
1. Sulle domande di concessione di autolinee presentate dalle imprese richiedenti, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione svolge un'immediata istruttoria preliminare volta a verificare:
a) l'esistenza dei requisiti di cui all';
b) la concorrenza con i preesistenti servizi ferroviari;
c) l'idoneità dell'istituendo servizio a soddisfare l'interesse pubblico individuato.
2. In caso di esito negativo dell'istruttoria preliminare, l'amministrazione emette provvedimento di rigetto da comunicarsi all'impresa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il provvedimento è comunicato entro lo stesso termine anche ai competenti uffici provinciali della motorizzazione.
Note all'articolo
- - Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;369#art-3