Art. 2

Domanda di concessione di autolinee ordinarie

In vigore dal 24 gen 2006
1. La domanda di concessione di autolinee ordinarie è presentata alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Una copia della domanda deve essere indirizzata per conoscenza agli uffici provinciali operanti nei capoluoghi delle regioni in cui sono siti il capolinea di partenza e quello di arrivo del servizio. 2. La domanda contiene le seguenti indicazioni: a) denominazione dell'impresa richiedente, sede, codice fiscale, e/o partita IVA; generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa; b) finalità di traffico e di interesse pubblico che si intendono soddisfare con l'istituendo servizio; c) modalità di esercizio proposte; d) percorso e fermate, programma, periodo, orari e prescrizioni di esercizio; e) entità in termini numerici degli utenti del bacino di carico da soddisfare, in rapporto alla lunghezza del percorso del servizio da istituire, ritenendo indicativo un bacino di utenza di almeno 300.000 abitanti per autolinee con percorso fino a 500 km ed usando un criterio proporzionale per autolinee con percorrenza maggiore; f) dimostrazione chiara e dettagliata dell'impossibilità di soddisfare in tutto o in parte le accertate esigenze di pubblica utilità attraverso i servizi di trasporto già esistenti; g) servizi gestiti dall'impresa con particolare riguardo a quelli interessanti il bacino di utenza dell'autolinea richiesta; h) mezzi organizzativi e commerciali posseduti, materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio; i) tariffe che, sulla base dei costi dimostrativi e dei presunti ricavi, l'impresa intende applicare. 3. Alla domanda sono allegati: a) idonea documentazione del possesso dei requisiti professionali; b) cartina geografica nella quale siano individuati, con colorazioni diverse, il percorso richiesto, il percorso delle eventuali autolinee finitime, il percorso delle linee ferroviarie gestite dalle F.S. S.p.a., da concessionari o da gestioni commissariali governative, il percorso di autolinee di competenza della regione e dei comuni; c) tabelle orarie con l'indicazione della velocità in base alla quale sono stati calcolati i tempi di percorrenza, tabelle polimetriche tariffarie. 4. La domanda è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

Note all'articolo

  • - Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;369#art-2

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