Art. 4

Pubblica riunione istruttoria

In vigore dal 24 gen 2006
1. Le domande che superino positivamente l'istruttoria preliminare, sono discusse nell'ambito di una pubblica riunione, indetta con cadenza trimestrale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Nel corso della pubblica riunione, in contraddittorio tra le parti intervenute, l'amministrazione procede alla raccolta degli elementi necessari ad accertare l'effettiva sussistenza del pubblico interesse. 3. La data, il luogo della riunione e l'elenco preciso delle relazioni ammesse al pubblico contraddittorio, sono comunicate agli uffici periferici almeno quaranta giorni prima dello svolgimento della riunione. Gli uffici periferici provvedono a comunicare, in via preventiva, il loro motivato parere sui singoli servizi richiesti, ed a invitare, almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa, secondo le proprie competenze territoriali, tutte le imprese interessate, ivi comprese le Ferrovie dello Stato S.p.a. e le amministrazioni regionali e locali competenti per territorio. 4. Gli inviti comprendono anche l'ordine del giorno che il Ministero forma sulla base delle domande pervenute ed ammesse. Un elenco degli invitati è inviato ai competenti uffici centrali. 5. Nel corso della pubblica riunione, i direttori degli uffici periferici o loro incaricati, illustrano le domande di propria competenza. In particolare, riferiscono sulla pubblica utilità dell'istituendo servizio, sulla rispondenza delle modalità di esercizio del servizio al pubblico interesse rilevato in zona, sulla possibilità di coordinamento di esso con i servizi, anche ferroviari, gestiti nel bacino di interesse. L'ufficio periferico fornisce un quadro completo ed esaustivo di tutti i servizi, su ferro e su gomma, presenti nel bacino di interesse.

Note all'articolo

  • - Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;369#art-4

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Pubblica riunione istruttoria (Art. 4 Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.) — Testo vigente | Portale Normativo