Art. 9

Entrata in vigore

In vigore dal 24 gen 2006
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1994 Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 11

Note all'articolo

  • - Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;369#art-9

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Entrata in vigore (Art. 9 Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.) — Testo vigente | Portale Normativo