Art. 5

Valutazione dei progetti

In vigore dal 7 giu 1994
1. Per la selezione dei progetti il Dipartimento della funzione pubblica valuta: a) la mancanza di funzionalità ed efficienza delle prestazioni alla quale si intende rimediare, con riguardo al numero di cittadini interessati e ai disagi subiti dagli stessi; b) i costi della sperimentazione e quelli derivanti dall'eventuale generalizzazione della soluzione sperimentata; c) il grado di innovazione rispetto a modalità di funzionamento, regole e procedure vigenti; d) la possibilità di trasferire la soluzione sperimentale a contesti diversi da quello in cui avviene la sperimentazione; e) le condizioni delle amministrazioni interessate, nonché il loro coinvolgimento nell'ideazione e nella predisposizione dei progetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;303#art-5

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