Art. 5
Valutazione dei progetti
In vigore dal 7 giu 1994
1. Per la selezione dei progetti il Dipartimento della funzione pubblica valuta:
a) la mancanza di funzionalità ed efficienza delle prestazioni alla quale si intende rimediare, con riguardo al numero di cittadini interessati e ai disagi subiti dagli stessi;
b) i costi della sperimentazione e quelli derivanti dall'eventuale generalizzazione della soluzione sperimentata;
c) il grado di innovazione rispetto a modalità di funzionamento, regole e procedure vigenti;
d) la possibilità di trasferire la soluzione sperimentale a contesti diversi da quello in cui avviene la sperimentazione;
e) le condizioni delle amministrazioni interessate, nonché il loro coinvolgimento nell'ideazione e nella predisposizione dei progetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;303#art-5