Art. 2

D e f i n i z i o n e

In vigore dal 7 giu 1994
1. Nel presente regolamento per "progetti" si intendono i progetti di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;303#art-2

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D e f i n i z i o n e (Art. 2 Regolamento per la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttivita'.) — Testo vigente | Portale Normativo