Art. 1

O g g e t t o

In vigore dal 7 giu 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, l'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e l'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554; Visto l', commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: . O g g e t t o 1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;303#art-1

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