Art. 1
O g g e t t o
In vigore dal 7 giu 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, l'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e l'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;
Visto l', commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento:
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O g g e t t o
1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;303#art-1