Art. 4

Presentazione dei progetti

In vigore dal 7 giu 1994
1. I progetti sono presentati al Dipartimento della funzione pubblica dal dirigente responsabile dell'amministrazione interessata. 2. I progetti promossi dal Dipartimento della funzione pubblica sono predisposti dall'ufficio competente alla promozione, valutazione e verifica dei progetti, individuato dal regolamento di organizzazione del Dipartimento stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;303#art-4

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