Art. 7

A p p r o v a z i o n e

In vigore dal 7 giu 1994
1. Entro quindici giorni dall'adozione del parere di cui all', il Dipartimento della funzione pubblica indice una conferenza di servizi con il Ministero del tesoro e le amministrazioni interessate, per l'esame dei progetti. 2. Entro quindici giorni dalla conclusione dell'esame, i progetti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto, da adottarsi con le modalità di cui all'art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono stabilite eventuali speciali modalità e procedure di spesa, ai sensi del predetto art. 10, comma 3, come interpretato dall', comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;303#art-7

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