Art. 7

Entrata in vigore

In vigore dal 15 dic 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 18 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica JERVOLINO RUSSO, Ministro della pubblica istruzione RONCHEY, Ministro per i beni culturali ed ambientali Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1994 Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 24
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;389#art-7

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