Art. 6

Modificazioni ed abrogazioni

In vigore dal 15 dic 1994
1. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali hanno facoltà di fissare, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori a quelli massimi previsti dal presente regolamento. 2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata, ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la legge 30 ottobre 1940, n. 1636, recante: "Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;389#art-6

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