Art. 2

Presentazione della domanda

In vigore dal 15 dic 1994
1. I cittadini e gli enti stranieri ai fini di cui al precedente , devono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, corredata dall'indicazione del grado e del tipo di scuola o di istituzione culturale che si intende istituire e dall'indicazione della sede ove si intende istituirla.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;389#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo