Art. 2
Presentazione della domanda
In vigore dal 15 dic 1994
1. I cittadini e gli enti stranieri ai fini di cui al precedente , devono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, corredata dall'indicazione del grado e del tipo di scuola o di istituzione culturale che si intende istituire e dall'indicazione della sede ove si intende istituirla.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;389#art-2