Art. 5
Verifiche periodiche
In vigore dal 15 dic 1994
1. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali verificano periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.
2. Ai fini delle verifiche di cui comma precedente, i Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali ed ambientali promuovono iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati ai servizi resi dall'amministrazione.
3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;389#art-5