Art. 3

Procedimento di autorizzazione al funzionamento di istituzioni extra comunitarie

In vigore dal 15 dic 1994
Procedimento di autorizzazione al funzionamento di istituzioni extra comunitarie 1. L'autorizzazione prevista dall', comma 1 del presente regolamento, è concessa previo parere del Ministero degli affari esteri, che si intende favorevolmente acquisito decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla richiesta. 2. Le domande presentate dai soggetti indicati nell', comma 1 del presente regolamento, si considerano accolte, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non venga comunicato agli interessati un provvedimento di diniego entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di cui all', comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;389#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo