Art. 3
Procedimento di autorizzazione al funzionamento di istituzioni extra comunitarie
In vigore dal 15 dic 1994
Procedimento di autorizzazione
al funzionamento di istituzioni extra comunitarie
1. L'autorizzazione prevista dall', comma 1 del presente regolamento, è concessa previo parere del Ministero degli affari esteri, che si intende favorevolmente acquisito decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla richiesta.
2. Le domande presentate dai soggetti indicati nell', comma 1 del presente regolamento, si considerano accolte, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non venga comunicato agli interessati un provvedimento di diniego entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di cui all', comma 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;389#art-3