Art. 1
Presentazione della richiesta di risarcimento danni
In vigore dal 15 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9;
Visto l'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto l'articolo 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che i termini per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 6 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Presentazione della richiesta di risarcimento danni
1. La richiesta in via amministrativa di risarcimento dei danni conseguenti all'espletamento di servizi di ordine pubblico e ad operazioni di polizia giudiziaria deve essere inoltrata alla questura nel cui territorio l'evento dannoso si è verificato o al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente quando l'evento dannoso si è verificato in occasione dell'intervento di militari dell'Arma dei carabinieri.
2. Qualora la domanda venga presentata ad un'autorità incompetente a riceverla ai sensi del precedente comma, quest'ultima la trasmette a quella ritenuta competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;388#art-1