Art. 1 · Presentazione della richiesta di risarcimento danni

Art. 1

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Presentazione della richiesta di risarcimento danni

In vigore dal 15 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; Visto l'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto l'articolo 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994; Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati; Considerato che i termini per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 6 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Presentazione della richiesta di risarcimento danni 1. La richiesta in via amministrativa di risarcimento dei danni conseguenti all'espletamento di servizi di ordine pubblico e ad operazioni di polizia giudiziaria deve essere inoltrata alla questura nel cui territorio l'evento dannoso si è verificato o al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente quando l'evento dannoso si è verificato in occasione dell'intervento di militari dell'Arma dei carabinieri. 2. Qualora la domanda venga presentata ad un'autorità incompetente a riceverla ai sensi del precedente comma, quest'ultima la trasmette a quella ritenuta competente.
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