Art. 3
Richiesta di pareri
In vigore dal 15 dic 1994
1. La prefettura, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, verifica la completezza della documentazione e la congruità della richiesta, e richiede al competente servizio del Ministero dell'interno l'autorizazione al pagamento o alla transazione.
2. Se la richiesta, per il danno a cose e a persone, ammonta ad una somma complessivamente superiore a lire dieci milioni, la prefettura acquisisce pareri:
a) sulla fondatezza o meno della pretesa e sulla convenienza per l'amministrazione di addivenire ad una transizione, dall'Avvocatura dello Stato competente;
b) sulla congruità della somma, in caso di danno alle cose, dal competente Ufficio tecnico erariale; in caso di danno ai veicoli, dall'Ufficio motorizzazione dipendente dal Dipartimento della P.S.; in caso di danno alla persona, da un medico dei ruoli dei sanitari della polizia di Stato, esperto in medicina legale.
3. Quando sono richiesti i pareri di cui al comma 2, il termine di cui al comma 1 è di sessanta giorni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;388#art-3