Art. 4

Liquidazione del danno

In vigore dal 15 dic 1994
1. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta istruita, il servizio competente del Ministero dell'interno predispone il provvedimento di autorizzazione al pagamento o alla transazione. 2. In caso di transazione, la prefettura provvede alla stipula dell'atto, alla registrazione presso il competente Ufficio del registro e, nei dieci giorni successivi, alla trasmissione al servizio competente del Ministero dell'interno, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, provvede a predisporre il provvedimento di autorizzazione al pagamento. 3. In deroga a quanto previsto dall'art. 14 regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, il prescritto parere al Consiglio di Stato sullo schema di transazione deve essere richiesto solo se il danno da liquidare ammonta ad una somma superiore a lire cinquanta milioni. Il detto limite viene annualmente elevato in riferimento ai parametri ISTAT relativi al costo della lira dei lavoratori dell'industria.
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