Art. 2
Istruttoria delle richieste di risarcimento dei danni
In vigore dal 15 dic 1994
1. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici di cui all' acquisiscono il rapporto di servizio del personale operante e istruiscono la richiesta corredandola di una analitica relazione contenente la descrizione dell'operazione, della dinamica dei fatti e dei luoghi dove si sono svolti, l'indicazione del personale che ha diretto o disposto le operazioni, le deposizioni testimoniali, i rilievi o accertamenti tecnici ed ogni altro utile elemento di valutazione, trasmettendo gli atti alla Prefettura territorialmente competente.
2. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto e inizia nuovamente a decorrere nel caso in cui siano cessati tali impedimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;388#art-2