Art. 4
Comunicazioni e notificazioni
In vigore dal 10 dic 1994
1. Ai fini previsti dall' del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il decreto del Ministro è immediatamente trasmesso all'autorità che ha ricevuto la domanda. Quest'ultima ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;362#art-4