Art. 1

Presentazione della domanda

In vigore dal 10 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati; Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 30 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri; E M A N A il seguente regolamento: . Presentazione della domanda 1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all' ed all' della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare. 2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza. 3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica: a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente; b) stato di famiglia; c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza; d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti; e) certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana; f) certificato di residenza; g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio. 4. Ai fini della concessione, di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;362#art-1

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