Art. 3

Definizione del procedimento

In vigore dal 10 dic 1994
1. Per quanto previsto dagli della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;362#art-3

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