Art. 7
Disposizioni transitorie
In vigore dal 10 dic 1994
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti già in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso, purchè più favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle norme previgenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;362#art-7