Art. 9
Entrata in vigore
In vigore dal 10 dic 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
MANCINO, Ministro dell'interno
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 16
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;362#art-9