Art. 9 · Entrata in vigore

Art. 9

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Entrata in vigore

In vigore dal 10 dic 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica MANCINO, Ministro dell'interno ANDREATTA, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1994 Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 16
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