Art. 8
Servizio per gli affari generali e del personale
In vigore dal 26 mag 1994
1. Il servizio per gli affari generali e del personale provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi; sovrintende alla gestione del personale; provvede inoltre alle seguenti attività: gestione dei rapporti organizzativi e dei sistemi informatizzati e statistici, gestione degli affari finanziari e contabili, gestione delle attività contrattuali, vigilanza sugli enti esterni, controllo sulla gestione interna del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-24;283#art-8