Art. 11

Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici

In vigore dal 26 mag 1994
Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici 1. Il nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici provvede alla verifica dell'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamenti pubblici e propone le conseguenti iniziative da adottare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-24;283#art-11

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