Art. 14
Conferenza dei dirigenti generali
In vigore dal 26 mag 1994
1. La conferenza dei dirigenti preposti ai servizi dirigenziali generali provvede, su richiesta del Ministro, all'esame delle questioni attinenti a più servizi e all'armonizzazione delle attività attribuite alle diverse strutture.
2. Alle riunioni, convocate dal Ministro, partecipano i direttori dei nuclei di cui agli , e i consiglieri ministeriali di cui all', ove si tratti di argomenti connessi ai programmi loro affidati.
3. Le riunioni della conferenza sono presiedute dal Ministro o, per sua delega, dal dirigente generale di livello più elevato.
4. Ogni tre anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, cui provvede la conferenza dei dirigenti generali al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Sulla base della verifica, il Ministro adotta gli opportuni provvedimenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-24;283#art-14