Art. 12
Consiglieri ministeriali
In vigore dal 26 mag 1994
1. I dirigenti generali con funzioni di consigliere ministeriale curano, in collegamento funzionale con i singoli servizi, la gestione di programmi volti al perseguimento di obiettivi specifici di politica economica e finanziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-24;283#art-12