Art. 6

Servizio per la contrattazione programmata

In vigore dal 26 mag 1994
1. Il servizio per la contrattazione programmata elabora, stipula e verifica l'esecuzione dei contratti di programma, dei contratti di impresa, degli accordi e delle intese di programma.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-24;283#art-6

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