Art. 3
Ministro e uffici ausiliari
In vigore dal 26 mag 1994
1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica - di seguito denominato "Ministro" - è l'organo di governo del Ministero e ne determina gli indirizzi.
2. Il Ministro è coadiuvato dal capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della Segreteria particolare e dal capo dell'Ufficio stampa.
(Il comma 3 non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
4. La responsabilità dell'Ufficio legislativo è affidata dal Ministro ad un consigliere giuridico che collabora con il Ministro e con il capo di Gabinetto.
5. Con l'Ufficio legislativo collaborano anche gli altri uffici di livello dirigenziale che, su richiesta del responsabile dell'ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e strumentali al funzionamento dell'ufficio stesso.
6. Nell'ambito delle funzioni di indirizzo politicoamministrativo, previste dagli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro emana le direttive per il coordinamento delle attività istituzionali delle strutture di cui agli e dei programmi di cui all' e ne verifica, anche attraverso il capo di Gabinetto, la coerente attuazione.
7. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-24;283#art-3