Art. 7
In vigore dal 25 mar 1994
1. La Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura ha competenza in materia di:
a) programmazione, ricerca e assistenza tecnico-scientifica delle attività di pesca e di acquacoltura;
b) produzione ittica;
c) commercializzazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
d) partecipazione all'elaborazione delle determinazioni comunitarie e disciplina nazionale della pesca, rapporti con i Paesi terzi, controlli e accordi;
e) protezione della fauna ittica e della flora acquatica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-15;197#art-7