Art. 7

In vigore dal 25 mar 1994
1. La Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura ha competenza in materia di: a) programmazione, ricerca e assistenza tecnico-scientifica delle attività di pesca e di acquacoltura; b) produzione ittica; c) commercializzazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici; d) partecipazione all'elaborazione delle determinazioni comunitarie e disciplina nazionale della pesca, rapporti con i Paesi terzi, controlli e accordi; e) protezione della fauna ittica e della flora acquatica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-15;197#art-7

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