Art. 3

In vigore dal 25 mar 1994
1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, ai sensi degli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 2. Il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal capo dell'ufficio legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa. 3. Il gabinetto e l'ufficio legislativo collaborano con il Ministro e lo assistono nel coordinamento dell'attività amministrativa, interna ed esterna, degli uffici del Ministero, nei rapporti col Parlamento e con gli altri organi costituzionali e nell'elaborazione normativa. 4. Il gabinetto sovraintende, anche per mezzo di consiglieri ministeriali all'uopo incaricati, in particolare, all'osservanza delle disposizioni di cui all', commi 2 e 3, ne verifica la coerente attuazione e riferisce al Ministro per la tempestiva adozione, da parte di questo, degli opportuni indirizzi e interventi correttivi. 5. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica. 6. Alle dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il servizio di controllo previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni. 7. Sono costituite presso il gabinetto le segreterie del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, del Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia, del Comitato permanente di servizi per la trasformazione industriale di prodotti agricoli e forestali e della Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-15;197#art-3

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