Art. 1
In vigore dal 25 mar 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante norme per il coordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Considerata l'opportunità di provvedere con separati regolamenti all'attuazione di quanto disposto dall', comma 1, lettera b), e dall', comma 2, lettera b), concernenti il riordinamento o la soppressione degli organi consultivi; dall', comma 1, lettera c), concernente il riordinamento o la soppressione degli enti vigilati dal Ministero; dall', comma 2, lettere c) e d), concernenti, rispettivamente, il riordinamento degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e l'istituzione di una Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare;
Visto l' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994;
Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, istituito con legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Ministero, per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate, fatte salve le competenze degli altri dicasteri nonché le funzioni da attribuire alle regioni ed alle province autonome e la distribuzione dell'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli , comma 9, e 6, comma 1, lettera a), della legge n. 491 del 1993, è articolato nelle seguenti partizioni primarie, cui sono preposti dirigenti generali:
1) Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali;
2) Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali;
3) Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche;
4) Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;
5) Direzione generale dei servizi generali e del personale.
2. I dirigenti generali con funzioni di consigliere ministeriale curano o coordinano, anche in collegamento funzionale con le direzioni generali interessate, le attività di volta in volta individuate dal Ministro.
3. Il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi fanno parte del Ministero, con organizzazione ed organici distinti. Fino all'attuazione della riforma legislativa prevista dall', comma 6, della legge n. 491 del 1993, continuano ad applicarsi agli stessi e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) le vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-15;197#art-1