Art. 2
In vigore dal 25 mar 1994
1. Allo scopo di favorire la reciproca conoscenza dei problemi ed il coordinamento delle relative attività il Ministro convoca periodicamente la Conferenza dei dirigenti generali del Ministero.
2. Per la trattazione integrata di affari d'interesse comune e per agevolare l'interscambio, a livello tecnico, di informazioni e di valutazioni con i comitati di cui all', comma 7, il Ministro può istituire, con decreto, comitati di gestione, composti da funzionari del Ministero, dell'AIMA, dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo forestale dello Stato nonché da rappresentanti degli altri Ministeri interessati e delle regioni e da esperti nominati dal Ministro.
3. Anche indipendentemente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i direttori generali sono tenuti a far trattare in modo associato dai propri uffici e da quelli delle altre direzioni generali e dell'AIMA, gli affari di competenza congiunta, assicurando in particolare lo stretto collegamento, fin dal momento iniziale, tra attività di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie e internazionali ed attività di elaborazione delle politiche nazionali e di applicazione delle une e delle altre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-15;197#art-2