Art. 5

In vigore dal 25 mar 1994
1. La Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali ha competenza in materia di: a) programmazione delle politiche nazionali della produzione agricola, d'intesa con le altre direzioni generali interessate; b) produzione agroindustriale di cui all', commi 3 e 4, lettera b), della legge n. 491 del 1993; c) gestione del fondo per il risanamento del settore bieticolo saccarifero e rapporti con la RIBS S.p.a.; d) interventi nazionali sulle strutture di trasformazione ed interventi relativi alle iniziative di cooperazione di valenza nazionale; e) adempimenti di competenza del Ministero riguardo al credito agrario; f) ricerca e sperimentazione agraria e agroindustriale; g) associazionismo agricolo, accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88; h) orientamento dei consumi, determinazione degli standards di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, educazione alimentare; i) tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e attestazione di specialità dei prodotti agroalimentari; l) interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame e tenuta dei libri genealogici; collaborazione con il Ministero della sanità in materia veterinaria e zootecnica; m) regolamentazione e tutela del materiale di propagazione delle specie vegetali, con esclusione di quelle forestali; tenuta dei registri di varietà; cintura fitosanitaria; n) tariffe dei servizi all'agricoltura, mezzi di produzione, energia, omologazione macchine e attrezzature; o) ecologia agraria, difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche e difesa dall'inquinamento derivante dall'attività agricola; p) fondo di solidarietà nazionale, consorzi di difesa; q) indirizzo e coordinamento delle attività di agriturismo, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730; r) partecipazione alla preparazione di accordi internazionali e all'impostazione di iniziative di cooperazione nelle materie tecnico-scientifiche riguardanti il settore agricolo e quello agroindustriale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e ferme restando le competenze di coordinamento nelle materie internazionali e comunitarie spettanti al Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; s) compiti di coordinamento nel campo della protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio ai sensi della legge 11 gennaio 1992, n. 157.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-15;197#art-5

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