Art. 5
In vigore dal 25 mar 1994
1. La Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali ha competenza in materia di:
a) programmazione delle politiche nazionali della produzione agricola, d'intesa con le altre direzioni generali interessate;
b) produzione agroindustriale di cui all', commi 3 e 4, lettera b), della legge n. 491 del 1993;
c) gestione del fondo per il risanamento del settore bieticolo saccarifero e rapporti con la RIBS S.p.a.;
d) interventi nazionali sulle strutture di trasformazione ed interventi relativi alle iniziative di cooperazione di valenza nazionale;
e) adempimenti di competenza del Ministero riguardo al credito agrario;
f) ricerca e sperimentazione agraria e agroindustriale;
g) associazionismo agricolo, accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88;
h) orientamento dei consumi, determinazione degli standards di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, educazione alimentare;
i) tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e attestazione di specialità dei prodotti agroalimentari;
l) interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame e tenuta dei libri genealogici; collaborazione con il Ministero della sanità in materia veterinaria e zootecnica;
m) regolamentazione e tutela del materiale di propagazione delle specie vegetali, con esclusione di quelle forestali; tenuta dei registri di varietà; cintura fitosanitaria;
n) tariffe dei servizi all'agricoltura, mezzi di produzione, energia, omologazione macchine e attrezzature;
o) ecologia agraria, difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche e difesa dall'inquinamento derivante dall'attività agricola;
p) fondo di solidarietà nazionale, consorzi di difesa;
q) indirizzo e coordinamento delle attività di agriturismo, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730;
r) partecipazione alla preparazione di accordi internazionali e all'impostazione di iniziative di cooperazione nelle materie tecnico-scientifiche riguardanti il settore agricolo e quello agroindustriale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e ferme restando le competenze di coordinamento nelle materie internazionali e comunitarie spettanti al Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
s) compiti di coordinamento nel campo della protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio ai sensi della legge 11 gennaio 1992, n. 157.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-15;197#art-5