Art. 9
In vigore dal 25 mar 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DIANA, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 18
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-15;197#art-9