Art. 9

In vigore dal 25 mar 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri DIANA, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali CASSESE, Ministro per la funzione pubblica BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 18
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-15;197#art-9

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