Art. 6
In vigore dal 12 set 1993
1. Su tutte le navi da passeggeri e le navi da carico che trasportano personale tecnico, operai o conducenti di rotabili in numero superiore a 34, nuove ed esistenti, abilitate a navigazione nazionale, nazionale costiera, nazionale litoranea (se con più di 150 persone oltre l'equipaggio) e nazionale locale (se con più di 350 persone oltre l'equipaggio), deve essere effettuata ad intervalli periodici non superiori a cinque anni una visita a nave scarica ai fini di accertare eventuali variazioni del dislocamento e della posizione longitudinale del centro di gravità della nave vacante. La prova di stabilità della nave deve essere ripetuta ogni qualvolta, rispetto alle informazioni di stabilità approvate, si riscontri o si preveda uno scarto superiore al 2% dal dislocamento a nave vacante, o uno scarto della posizione longitudinale del centro di gravità superiore all'1% di L.
2. Detta visita deve essere eseguita in occasione del rinnovo del certificato di classe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-29;188#art-6