Art. 1
In vigore dal 12 set 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 35, lettera a), della legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visti:
la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra il 1 novembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
gli emendamenti al capitolo II-1 della convenzione medesima, regole 23 e 42, adottati dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) il 21 aprile 1988, e le regole 8, 20 e 22 adottate dall'Organizzazione medesima il 28 ottobre 1988, entrati in vigore, con la procedura automatica di cui all'art. VIII della stessa convenzione, rispettivamente il 22 ottobre 1989 ed il 29 aprile 1990;
Ritenuto necessario, ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, estendere taluni precetti della normativa internazionale che riguardano, in riferimento alle navi da passeggeri con locali da carico ro-ro ed alle navi da carico ro-ro, la prevenzione ed il controllo dei danni alla integrità dello scafo e delle sovrastrutture, l'installazione dell'illuminazione di emergenza supplementare e le condizioni di stabilità delle navi anche a navi nazionali non soggette alla convenzione;
Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Considerata l'opportunità di integrare il predetto regolamento di sicurezza;
Udito il parere del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Le navi da passeggeri con locali da carico ro-ro o di categoria speciale e le navi da carico ro-ro che trasportano personale tecnico, operai o conducenti di rotabili in numero superiore a 12, in navigazione nazionale o in navigazione nazionale costiera, devono osservare le disposizioni di cui all'.
2. Tali disposizioni si applicano alle navi nuove dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle stesse disposizioni sono tenute ad adeguarsi le navi esistenti entro un anno dalla predetta data.
3. Sono navi nuove quelle la cui costruzione è iniziata il giorno di entrata in vigore del presente decreto o posteriormente.
4. Sono navi esistenti quelle la cui costruzione è iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-29;188#art-1